Art. 2.
(Scopo).

      1. L'Agenzia ha lo scopo di favorire l'attuazione di tutti i provvedimenti relativi alla mobilità e all'occupazione dei dirigenti. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle categorie professionali dei quadri amministrativi e commerciali, dei tecnici e assimilati dell'industria e del commercio. L'attività dell'Agenzia si svolge nel quadro degli accordi intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essa è incaricata di individuare ed, eventualmente, assumere tutte le iniziative nel quadro delle disposizioni giuridiche e regolamentari in vigore, al fine di favorire con la massima efficacia possibile, per quanto riguarda queste categorie professionali, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
      2. L'attività dell'Agenzia è essenzialmente rivolta a:

          a) promuovere tutti i mezzi idonei a favorire i contatti tra le imprese e i collaboratori, sia direttamente, sia in collegamento con ogni organismo di collocamento;

 

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          b) dedicare una parte importante del proprio potenziale allo studio e all'attuazione di provvedimenti collaterali all'occupazione, al fine di assicurare ai dirigenti la possibilità di un atteggiamento attivo nella scelta del proprio orientamento;

          c) studiare e promuovere, in una prospettiva di piena occupazione, le misure idonee a risolvere le difficoltà che ostacolano il collocamento dei dirigenti;

          d) realizzare un efficiente sistema di informazione rispondente alle esigenze dell'Agenzia.